Come fare ravvedimento operoso prima casa?

Come fare ravvedimento operoso prima casa?

L’agevolazione “prima casa” permette ai soggetti che ne hanno usufruito, di godere di una riduzione delle imposte indirette dovute al momento dell’acquisto del primo immobile di proprietà. Si tratta di un’agevolazione molto importante che permette di risparmiare in un momento così importante come l’acquisto di un immobile. Qualora comunque non si sia regolarizzato il pagamento delle imposte relative, si incorre a sanzioni.

A questo punto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, che è una procedura di versamento spontaneo del contribuente, attraverso la quale possono essere regolarizzate situazioni di mancato, parziale o ritardato pagamento dell’imposta dovuta.

In altre parole, il contribuente attraverso il ravvedimento, può sanare il mancato o ritardato pagamento di tributi, come ad esempio IMU, TARI, o altre imposte.

In base al tempo entro il quale il ravvedimento avviene, le sanzioni dovute, saranno di diversa entità

Infatti, se il versamento viene eseguito:

  • entro 15 giorni, la sanzione sarà pari a 1/15
  • entro 30 giorni, la sanzione sarà pari a 1/10 
  • entro 90 giorni sarà pari al 1/9 
  • entro un anno dall’omissione/errore la sanzione è di 1/8 
  • entro due anni dall’omissione/errore è di 1/7
  • dopo due anni dall’omissione/errore o oltre, la sanzione è di 1/6 
  • dopo la constatazione della violazione, la sanzione è pari a 1/5 

Fanno eccezione i casi di mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

Modello istanza rinuncia agevolazione prima casa 

Qualora il contribuente abbia venduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa prima del quinquennio e non abbia intenzione di riacquistare entro i successivi 12 mesi dalla vendita altra abitazione da adibire ad abitazione principale può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Per effettuare il ravvedimento operoso ci sono modelli specifici da dover utilizzare:

  • per imposta su redditi, correlate imposte sostitutive, Iva, Irap e imposta sugli intrattenimenti: modello F24
  • per imposta di registro e tributi indiretti: modello F23
  • per tributi, sanzioni e interessi su contratti di locazione e affitto: modello F24 Elide
  • per ipoteche, imposte di bollo, sanzioni su servizi di aggiornamento dei registri immobiliari, rilascio di certificati e copie: modello F24 Elide

Sia i titolari che i non titolari di partita Iva sono tenuti a pagare tributi, contributi e premi attraverso il modello F24 detto “unificato” che permette di saldare in un’unica soluzione e compensa il versamento con eventuali crediti.

Il contribuente deve compilare il ravvedimento operoso e indicare codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale. Il codice fiscale del coobbligato, tutore o curatore fallimentare che procede al pagamento per conto del contribuente, deve essere riportato insieme al “codice identificativo” corrispondente nella tabella “codici identificativi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Si possono inviare i vari modelli via PEC, tramite raccomandata A/R oppure consegnandolo pre mano presso l’ufficio preposto. Una volta consegnata questa istanza, l’ufficio procede al calcolo e comunica l’importo da pagare.

Gli errori nella compilazione possono essere causa di richiesta di pagamento di importi già versati.

Calcolo ravvedimento operoso prima casa

Nel caso in cui un contribuente rinunci alle agevolazioni  “prima casa”, l’Agenzia delle Entrate provvederà a “riliquidare” le imposte da applicare all’atto come se il contribuente non avesse mai richiesto e beneficiato delle agevolazioni per la prima casa. In questo modo il contribuente dovrà versare all’Erario la differenza delle imposte ma eviterà di pagare la sanzione.

Il mancato o ritardato pagamento di tributi, riguardanti le agevolazioni per  contributi ottenuti attraverso la formula “prima casa”, come ad esempio imu, tari, o altre imposte, usufruendo anche di una sanzione ridotta, rispetto a quella altrimenti prevista in caso di accertamento formale o automatizzato,  solitamente è un 30% del tributo + interessi di mora.

Gli interessi che il contribuente deve calcolare per avvalersi del ravvedimento operoso per qualsiasi tributo, possono essere determinati utilizzando la seguente formula di calcolo: 

  • Interesse al tasso legale moltiplicato per il tributo, moltiplicato per il numero dei giorni trascorsi dalla violazione, diviso poi 365.

E’ opportuno verificare comunque, prima di correre ai ripari, che non siano decorsi i termini prescrizionali per l’azione di accertamento ai fini dell’imposta di registro. Per questa tipologia di tributo non valgono i soliti termini di decadenza relativi alle altre imposte.

La legge infatti impone agli Uffici accertatori di verificare l’esistenza di eventuali violazioni entro il termine di tre anni anni. Entro tale termine gli uffici hanno la possibilità di accertare se il contribuente abbia rispettato le condizioni previste per ottenere l’agevolazione prima casa.

Mancata vendita prima casa entro un anno

La legge di stabilità specifica che, in mancanza dell’alienazione della “ex prima casa” entro un anno dal nuovo acquisto, si configura la decadenza dall’agevolazione.

In questi casi il contribuente acquirente dell’immobile che ha usufruito indebitamente dell’agevolazione prima casa è tenuto a versare, nel primo periodo di imposta utile, tutte le somme risparmiate grazie al beneficio fiscale. A questo importo si deve aggiungere gli interessi maturati e ad una sanzione amministrativa aggiuntiva, pari al 30% delle somme così calcolate.

L’Agenzia delle Entrate una volta verificata l’irregolarità notifica la contestazione al contribuente attraverso un atto, l’avviso di liquidazione, in cui viene indicato l’importo della maggiore imposta dovuta (IVA o registro) e delle sanzioni amministrative dovute.

Quindi, in caso di notifica di un avviso di liquidazione relativa alla perdita dell’agevolazione prima casa, le voci che presenti nell’avviso, saranno  le seguenti:

  • Il differenziale tra l’imposta versata in misura ridotta con quella ordinaria;
  • La sanzione del 30% sulla somma dell’imposta di cui prima;
  • Gli interessi legali dovuti dal momento del riconoscimento del beneficio, secondo i tassi previsti.

Gli importi così indicati devono essere liquidati nel termine di 60 giorni dalla notifica, altrimenti, l’avviso di liquidazione diventa esecutivo e l’agente della riscossione può mettere in atto le azioni esecutive per la riscossione del credito.

Un aspetto sul quale fare molta attenzione, molto importante ai fini dell’avviso di liquidazione, è quello che in caso di mancata sottoscrizione del capo dell’ufficio emittente o dell’impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente dell’ufficio, l’avviso è da considerarsi nullo. Ne consegue che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscrivere l’atto, ovvero da parte di un soggetto sprovvisto di valida e efficace delega, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto.

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