Nuove Detrazioni per le porte d’ingresso

L’Enea conferma che attualmente le detrazioni fiscali, oltre che alle finestre comprensive di infissi, sono applicabili anche alle porte d’ingresso.

Anche le porte d’ingresso usufruiscono della detrazione fiscale per il risparmio energetico previste dalla Finanziaria. La detrazione fiscale per interventi finalizzati al risparmio energetico in edifici esistenti è valida anche per le porte d’ingresso. A darne conferma è l’Enea (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente), che in qualità di consulente scientifico del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che le detrazioni, oltre che alle finestre comprensive di infissi, sono applicabili anche alle porte d’ingresso.

In questo modo, il Ministero per lo Sviluppo Economico e l’Enea mostrano di aver recepito le istanze del Gruppo Porte d’Ingresso di Edilegno, associazione appartenente a Federlegno-Arredo, che ha profuso grande impegno e lavoro per raggiungere questo risultato molto importante per il settore. Da tempo, infatti, Federlegno-Arredo ed Edilegno avevano intrapreso un’azione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e l’Enea, affinché le porte d’ingresso potessero essere equiparate, in termini di trasmittanza termica, alle finestre che già beneficiano della detrazione fiscale.

Detrazioni per le porte-finestre

La detrazione fiscale è oggi applicabile anche alle porte d’ingresso sia nel caso non abbiano superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata, come per esempio nelle porte-finestre. In entrambi i casi, infatti, i valori di trasmittanza da rispettare sono assimilabili a quelli delle finestre comprensive di infissi. Condizione indispensabile alla detrazione, comunque, è che il locale protetto dalla porta sia riscaldato. Per esempio, la porta di un box auto non può godere dell’agevolazione, dal momento che non si trova in tale condizione.

Inoltre, nel caso di sostituzione di porte o finestre in singole unità immobiliari, non sarà più richiesto l’attestato di certificazione o qualificazione energetica dell’immobile.

L’agevolazione fiscale può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile da parte del contribuente all’atto della prima detrazione.

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